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Invalidità E 104

“Avvocato, cos’è la 104?” 

Con la Legge 104 del 1992, generalmente nota come 104, furono previste una serie di agevolazioni per favorire assistenza ed integrazione sociale alle persone con handicap ed ai loro familiari.

Handicap ed invalidità sono due cose diverse. Con il primo termine si identificano coloro che presentano una minorazione, per esempio fisica o psichica, che causa difficoltà di relazione, integrazione lavorativa o apprendimento. L’invalidità è invece una riduzione della capacità lavorativa, valutata sulla base di criteri, ad esempio medici o percentuali.

Le previsioni della 104 sono tutte uguali? NO. 

La Legge presenta tre diversi livelli di gravità: handicap senza connotazione di gravità (legge 104/1992 co. 1 art. 3), handicap in situazione di gravità (legge 104/1992 co. 3 art. 3). 

Quali sono le garanzie e le agevolazioni sul lavoro previste ce lo dice sempre la Legge 104? Il lavoratore dipendente maggiorenne portatore di handicap grave, i genitori del disabile (naturali adottivi o affidatari), il coniuge (o parte dell’unione civile), il convivente e i parenti e affini entro il 2° grado del disabile hanno diritto a giorni o ore di permessi retribuiti. 

Vi sono anche agevolazioni fiscali, come la deducibilità dal reddito dei costi sostenuti dal disabile, o dal familiare che l’abbia a suo carico, per spese mediche generiche o assistenza specifica.

Tra le indennità previste in favore degli invalidi civili la più “famosa” è l’indennità di accompagnamento. Essa è una prestazione economica pari a circa 520,00 euro al mese, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

LA PRESTAZIONE VIENE CONCESSA A PRESCINDERE DAL REDDITO!

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, mentre è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. L’indennità è riconosciuta a chi è in possesso di determinati requisiti, ovvero: riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%), riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.

Per i soggetti minori di età con disabilità si prevede l’indennità di frequenza, prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. L’importo è di 287,09€ e i beneficiari devono rispettare il limite di reddito di € 4.926,35 annui. La prestazione spetta sino ai 18 anni: al compimento della maggiore età, e qualora sussistano comunque le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto. Possono beneficiare di questo diritto i minori italiani residenti in Italia e i minori comunitari ed extracomunitari, purché residenti sul nostro territorio.

Tra le prestazioni previste per gli invalidi vi rientrano la pensione d’invalidità ordinaria, che spetta a coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, la pensione d’invalidità civile, destinata a chi ha un’invalidità superiore al 74%, la pensione d’inabilità ordinaria, per chi è inabile a qualsiasi occupazione, la pensione per invalidi civili totali (invalidità 100%), i contributi figurativi aggiuntivi per chi ha un’invalidità superiore al 74%, e la pensione di vecchiaia anticipata per chi ha un’invalidità superiore all’80%.

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